La formazione del RLS: obblighi normativi, aggiornamenti e ruolo all’interno dell’azienda.

La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) riveste un ruolo centrale nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro. La sua presenza è prevista in tutte le aziende con almeno un lavoratore, ed è regolamentata dal D.Lgs. 81/08, che ne definisce modalità di elezione, obblighi formativi, compiti e adempimenti connessi alla sua nomina.

In questo articolo analizziamo in modo chiaro e pratico gli aspetti più rilevanti legati alla formazione del RLS, agli aggiornamenti obbligatori, alle modalità di elezione e agli adempimenti che coinvolgono azienda e lavoratori.


Elezione del RLS: un diritto dei lavoratori

Uno dei principi fondamentali previsti dal Testo Unico sulla sicurezza è che il RLS non viene nominato dal datore di lavoro, ma è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Questa distinzione è essenziale: il RLS è espressione della volontà dei lavoratori e rappresenta i loro interessi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In assenza di elezione interna, in aziende fino a 15 lavoratori, il RLS può essere individuato nell’ambito delle rappresentanze sindacali o territoriali (RLST). Per le aziende con più di 15 dipendenti, la mancata elezione comporta comunque l’obbligo per il datore di lavoro di attivare le modalità previste per il RLST.


Formazione obbligatoria del RLS

Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, il RLS ha diritto a una formazione specifica in materia di salute e sicurezza, con contenuti e durata minimi stabiliti dalla legge e dagli accordi collettivi.

Durata minima della formazione:

  • 32 ore complessive, di cui almeno 12 ore dedicate ai rischi specifici presenti in azienda e ai compiti propri del RLS.

Contenuti minimi previsti:

  • Principi giuridici comunitari e nazionali;

  • Legislazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

  • Definizione e individuazione dei fattori di rischio;

  • Valutazione dei rischi;

  • Individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;

  • Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;

  • Nozioni di tecnica della comunicazione.

Come ottenere l’attestato di RLS:

La formazione deve essere erogata da enti formativi accreditati o soggetti abilitati. Al termine del percorso, previo superamento della verifica finale, viene rilasciato attestato nominale di frequenza con profitto, valido su tutto il territorio nazionale.


Aggiornamento obbligatorio del RLS

La formazione del RLS non è un intervento una tantum: è previsto un aggiornamento obbligatorio annuale, anch’esso normato dall’art. 37 comma 11 del D.Lgs. 81/08.

Durata dell’aggiornamento:

  • 4 ore all’anno per le imprese fino a 50 lavoratori;

  • 8 ore all’anno per le imprese con più di 50 lavoratori.

L’aggiornamento ha l’obiettivo di mantenere alto il livello di competenza del RLS, con particolare attenzione all’evoluzione normativa, all’introduzione di nuovi rischi o tecnologie e alla condivisione di buone prassi.


I compiti del RLS: ruolo di vigilanza e proposta, non obblighi sanzionabili

È importante chiarire che il RLS non ha obblighi operativi né responsabilità sanzionabili come il datore di lavoro o le figure del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP).

I suoi compiti principali, definiti dall’art. 50 del D.Lgs. 81/08, sono di tipo consultivo e propositivo, tra cui:

  • Accedere ai luoghi di lavoro per verificare l’applicazione delle misure di sicurezza;

  • Essere consultato preventivamente e tempestivamente su valutazione dei rischi, designazione degli addetti alla sicurezza, formazione e informazione;

  • Ricevere le informazioni e la documentazione inerente alla sicurezza (DVR, dati infortuni, ecc.);

  • Formulare osservazioni in occasione di visite e ispezioni delle autorità competenti;

  • Promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione di misure di prevenzione;

  • Fare proposte in merito all’attività di prevenzione;

  • Segnalare al datore di lavoro eventuali rischi individuati.


Comunicazione del nominativo del RLS all’INAIL

Una volta eletto e formato, il nominativo del RLS deve essere comunicato all’INAIL entro il 31 marzo di ogni anno attraverso il portale online dedicato. L’obbligo è in capo al datore di lavoro e l’omessa comunicazione può comportare sanzioni amministrative.

Nel caso in cui non vi sia un RLS aziendale eletto, è necessario indicare il riferimento al RLS territoriale (RLST) ove previsto.


Conclusioni

La corretta gestione della figura del RLS – dalla sua elezione, alla formazione e aggiornamento, fino alla comunicazione annuale all’INAIL – è un adempimento fondamentale per ogni realtà aziendale, indipendentemente dal settore produttivo o dalla dimensione.

Investire nella formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non solo rappresenta un obbligo normativo, ma è anche uno strumento strategico per promuovere una cultura della prevenzione condivisa e partecipata.


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